Prima di inviare un reclamo scrivici a assistenzaclienti@metansudgas.it o chiamaci allo 0818507575 oppure allo 800910466, un nostro consulente sarà subito a tua disposizione.
Gli standard di qualità commerciale della vendita dell’energia elettrica e del gas naturale sono definiti dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas (TIQV) e successive modifiche ed integrazioni.
Standard generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale: 95%.
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari, da parte di Metansudgas 100%.
Scarica la tabella dei livelli di qualita commerciale e indennizza.
L’indennizzo viene corrisposto automaticamente in bolletta entro 6 mesi dalla risposta al reclamo e non è necessaria nessuna richiesta da parte del cliente.
Metansudgas Srl non deve pagare l’indennizzo automatico se il mancato rispetto degli standard specifici di qualità è riconducibile a:
Glossario Generale energia e Gas
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Guida Bolletta Energia e Gas
Mix Energetico
Il Mix energetico è l’insieme delle fonti primarie che si utilizzano per produrre l’energia elettrica. Per fonte primaria si intende una fonte che è presente in natura e quindi non deriva dalla trasformazione di nessuna altra forma di energia. Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, Metansudgas Srl riporta le informazioni relative alla composizione:
Composizione del mix medio nazionale dei combustibili
Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31luglio 2009, sono riportate di seguito le informazioni relative alla composizione del Mix Medio Nazionale di combustibili utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2021 (dato consuntivo) e nel 2022 (dato pre-consuntivo), come pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
A tale procedura interviene un conciliatore esperto in materia di mediazione e specificamente formato sul settore energetico, il quale aiuta le Parti ad individuare una soluzione di comune accordo.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell’Autorità, è gratuito e si svolge interamente on line, in conformità con la normativa europea sull’energia e sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution).
Il Servizio Conciliazione dell’ARERA è iscritto nell’elenco degli organismi ADR europei in materia di consumo.
Vai al Sito per maggiori informazioni https://www.arera.it/consumatori/conciliazione
Il Cliente può partecipare direttamente alla conciliazione o farsi rappresentare da un delegato, anche appartenente a un’associazione di consumatori o di categoria, munito di procura generale o speciale, conferita con atto pubblico, con scrittura privata autenticata ovvero con scrittura privata corredata della fotocopia di un documento di identità del delegante, idonea a conciliare e transigere la controversia.
La Parte che ha attivato la procedura deve comparire all’incontro fissato dal Conciliatore, in mancanza la procedura verrà archiviata.
Il Servizio è attivabile solo dopo aver inviato il reclamo all’Operatore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall’invio del predetto reclamo.
È possibile presentare la domanda di conciliazione secondo le seguenti modalità:
La domanda di conciliazione deve prevedere i seguenti elementi obbligatori:
Alla domanda di conciliazione devono essere allegati obbligatoriamente:
Qualora la domanda di conciliazione risulti incompleta rispetto agli elementi sopra prescritti, il Servizio Conciliazione, entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della domanda, invita la Parte che ha attivato la procedura al perfezionamento e all’integrazione della domanda medesima da effettuarsi entro il termine di 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso inutilmente il quale la domanda è improcedibile ed è archiviata. Di tale archiviazione è data comunicazione alla Parte.
La procedura si conclude entro e non oltre 90 giornidalla presentazione della richiesta di attivazione completata con tutta la documentazione.
Per esigenze motivate, è concedibile una proroga fino a 30 giorni qualora ciò venga richiesto dal Servizio Conciliazione, ovvero su istanza congiunta delle Parti.
In alternativa al Servizio Conciliazione, per i clienti domestici è possibile svolgere il tentativo di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR (Alternative Dispute Resolution).
Si riportano, qui di seguito, i link di riferimento:
Con riferimento all’elenco ADR https://www.arera.it/allegati/consumatori/ElencoOrganismiADR.xlsx
Con riguardo alle informazioni sul Servizio Conciliazione (FAQ dell’Autorità)
www.arera.it/it/schede/C/faq-servconc.htm
In merito all’accesso al Servizio Conciliazione
http://conciliazione.arera.it.